Rito del lavoro: cosa accade in caso di mancata comparizione delle parti all’udienza di discussione?

Premesso che la disciplina dell’inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie individuali di lavoro, non ostandovi la specialità del rito, nè i principi cui esso si ispira. Ne consegue che la mancata comparizione delle parti all’udienza di discussione non consente la decisione della causa nel merito, ma impone la fissazione di una nuova udienza, nella quale il ripetersi dell’indicato difetto di comparizione comporta la cancellazione della causa dal ruolo. Difatti, tanto prima quanto dopo la novella del 2008, la mancata comparizione di entrambe la parti in corso di giudizio comporta la necessità della fissazione di una nuova udienza, da comunicare a cura del cancelliere, e la reiterazione dell’assenza alla seconda udienza comporta, nella vigenza del testo dell’art. 181 c.p.c., comma 1, come modificato dalla L. 20 dicembre 1995, n. 534, la cancellazione della causa dal ruolo e, nella vigenza del nuovo testo della norma, come modificata dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 50 conv., con modificazioni, nella L. 6 agosto 2008, n. 133 (ossia per i giudizi instaurati in epoca successiva al 25 giugno 2008), la declaratoria di estinzione del processo, contestualmente alla cancellazione della causa dal ruolo [Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza del 4.8.2015, n. 16358].