Rito del lavoro, contumacia e onere probatorio

Anche nel rito del lavoro la contumacia del convenuto e, quindi, il mancato rispetto degli oneri previsti dall’articolo 416 c.p.c., non esclude il potere-dovere del giudice di accertare se l’attore abbia fornito la prova dei fatti costitutivi della domanda, atteso che la contumacia medesima costituisce solo un elemento apprezzabile dal giudice, alla stregua di qualsiasi altra manifestazione del contegno processuale della parte, per desumerne argomenti utili ai fini della decisione. In altri termini, resta fermo che – alla stregua del generale principio di ripartizione degli oneri probatori sancito dall’art. 2697 c.c., secondo cui “chi vuol far valere un diri ..........

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