Rito del lavoro, competenza per territorio, caso in cui un rapporto di lavoro si configuri come presupposto per il sorgere del diritto alla costituzione di un successivo rapporto

Posto che in termini generali la regola di cui all’art. 413 c.p.c., comma 5, prevede che per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle P.A. sia competente per territorio il giudice nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio al quale il dipendente è addetto, o era addetto al momento della cessazione del rapporto, va confermato che nel caso in cui un rapporto di lavoro si configuri come presupposto per il sorgere del diritto alla costituzione di un successivo rapporto, i criteri di identificazione della competenza territoriale vanno riferiti al rapporto in essere, stante il collegamento funzionale fra i rapporti in questione.

 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 11.11.2015, n. 23002