Rito del lavoro, appello: il divieto dei cd. nova riguarda non soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma anche le contestazioni nuove

Il divieto dei cd. nova in appello, sancito dall’art. 345 cod. proc. civ. riguarda non soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma anche le contestazioni nuove, ossia quelle non esplicate in primo grado, e ciò perché nuove contestazioni in secondo grado, modificando i temi di indagine, trasformerebbero il giudizio d’appello da una mera revisio prioris instantiae in un iudicium novum, il che è estraneo al vigente ordinamento processuale (il giudice osserva che la doglianza introduce inammissibilmente in giudizio temi d’indagine nuovi – tra cui l’eccezione di aliunde perceptum e percipiendum e quella di carenza di legittimazione attiva in capo al lavoratore rispetto alla domanda di condanna della società al versamento dei contributi in suo favore – non ritualmente allegati in seno al giudizio di primo grado e la cui prospettazione soltanto nel corso del giudizio di gravame non si giustifica né in conseguenza dell’evoluzione della presente vicenda processuale né in ragione della sopravvenienza di situazioni nuove in concomitanza con l’instaurazione e con lo svolgimento del giudizio di appello).

 

Corte di Appello di Bari, sentenza del 2.10.2019