Rito camerale, appello, notifica oltre i termini del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza: quali conseguenze?

In tema di procedimento d’impugnazione con rito camerale, poichè il termine per la notifica del ricorso e del decreto presidenziale di fissazione dell’udienza ha la mera funzione di instaurare il contraddittorio, la sua inosservanza, senza preventiva presentazione dell’istanza di proroga, non ha alcun effetto preclusivo, implicando soltanto la necessità di fissarne uno nuovo ove la controparte non si sia costituita, mentre l’avvenuta costituzione di quest’ultima ha efficacia sanante “ex tunc” di tale vizio. Va quindi confermato che il termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione d’udienza alla controparte, nei procedimenti camerati, non è perentorio e a tale principio di diritto si conforma la giurisprudenza di legittimità successiva. Si ritiene, pertanto, applicabile in via analogica al rito camerale quanto disposto dall’art. 291 c.p.c., per quanto riguarda la concessione di un nuovo termine alla parte per la rinotifica, e dall’art. 156 c.p.c., comma 2, relativamente all’efficacia sanante “ex tunc” del vizio di omessa notifica nei termini in caso di tempestiva costituzione della controparte.

 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 8.6.2016, n. 11770