Rispetto del principio del contraddittorio: potere-dovere del controllo d’ufficio se la non integrità del contraddittorio è denunciata da uno dei convenuti

Il potere-dovere del giudice di controllare d’ufficio il rispetto del principio del contraddittorio, con l’evocazione in causa di tutti i destinatari della domanda come formulata dalla parte attrice, non viene meno, nè subisce limitazioni, per il caso in cui la non integrità del contraddittorio sia denunciata da uno dei convenuti. Difatti, l’onere della controparte, che eccepisca l’incompletezza del contraddittorio, di dedurre e dimostrare le circostanze su cui essa basi la propria eccezione, sussiste in relazione ai dati che non risultino dagli atti, e, quindi, non interferisce sul compito officioso del giudice di rilevare, sulla scorta del contenuto della domanda e degli elementi da essa offerti, la mancata osservanza degli inderogabili canoni di cui agli artt. 101 e 102 c.p.c., rientrando nell’ambito dell’espletamento di tale compito anche l’individuazione delle norme applicabili al caso concreto, indipendentemente dalle prospettazioni delle parti.

 

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 8.2.2016, n. 2442