Risoluzione stragiudiziale delle liti, condominio: quali maggioranze sono richieste per concludere l’accordo transattivo?

Ai sensi dell’art. 1108 c.c., comma 3, (applicabile al condominio in virtù del rinvio operato dall’art. 1139 c.c.), è richiesto il consenso di tutti i comunisti – e, quindi, della totalità dei condomini – per gli atti di alienazione del fondo comune, o di costituzione su di esso di diritti reali, o per le locazioni ultranovennali, con la conseguenza che tale consenso è necessario anche per la transazione che abbia ad oggetto i beni comuni, potendo essa annoverarsi, in forza dei suoi elementi costitutivi (e, in particolare, delle reciproche concessioni), fra i negozi a carattere dispositivo. Pertanto, non rientra nei poteri dell’assemblea condominiale – che decide con il criterio delle maggioranze – autorizzare l’amministratore del condominio a concludere transazioni che abbiano ad oggetto diritti comuni; limitazione che non si applica se non si versa nelle ipotesi di cui all’art. 1108 c.c., comma 3 (essendo ad esempio oggetto della transazione un mero diritto obbligatorio e non un diritto reale dei partecipanti al condominio, uti domini o uti condomini).

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 13.4.2016, n. 7201