Risoluzione e annullamento del concordato preventivo, partecipazione al processo del garante accanto al debitore, litisconsorzio necessario

Va affermato il seguente principio di diritto: in tema di risoluzione e annullamento del concordato preventivo, l’attuale testo della L. Fall., art. 137, cui rinvia l’art. 186 stessa legge, postulando che al procedimento sia chiamato a partecipare anche l’eventuale garante, include il garante accanto al debitore tra i soggetti del processo, così da concretizzare una fattispecie di litisconsorzio necessario processuale.

 

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 30.9.2019, n. 24441