Risoluzione del contratto – caparra confirmatoria – recesso

Pur i critici più accessi sull’art. 12 preleggi sono costretti a riconoscere che le parole della legge e le loro connessioni grammaticali e logiche non possono essere messe da parte quando ci si accinge ad un’interpretazione giuridica. 

Conseguita attraverso la diffida ad adempiere la risoluzione di un contratto cui è acceduta la prestazione di una caparra confirmatoria, l’esercizio del diritto di recesso è definitivamente precluso e la parte non inadempiente che limiti fin dall’inizio la propria pretesa risarcitoria alla ritenzione della caparra (o alla corresponsione del doppio di quest’ultima), in caso di controversia, è tenuta ad abbinare tale pretesa ad una domanda di mero accertamento dell’effetto risolutorio.

Cassazione civile, seconda sezione, ordinanza del 9.6.2022, n. 18392