Riserva del giudice di provvedere in ordine ad una determinata questione e contraddittorio

Deve affermarsi il seguente principio di diritto: laddove il giudice dia espressamente atto, nel verbale di udienza, di riservarsi di provvedere in ordine ad una determinata questione (processuale o di altra natura), deve di regola ritenersi che egli intenda riferirsi ad una questione resa oggetto di discussione nel corso dell’udienza, o comunque sottoposta al contraddittorio delle parti presenti, quanto meno laddove non risulti espressamente il contrario in base a quanto emerge dal verbale stesso.

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 12.1.2021, n. 270