Risarcimento del danno all’immagine della P.A. (da assenteismo): vaglio di proporzionalità in concreto

In tema di risarcimento del danno all’immagine della P.A. (nella specie correlato ad episodi di assenteismo fraudolento) la verifica della correttezza del quantum non può che dipendere da un vaglio di proporzionalità in concreto, imposto dai canoni costituzionali (non da ultimo l’art. 3 Cost. rispetto al tertium comparationis dell’art. 1, c. 1- sexies, l. n. 20/1994) e dalla giurisprudenza sovranazionale. Infatti, pur avendo i parametri di valutazione del danno all’immagine carattere ontologicamente equitativo, e pur potendosi la quantificazione fondare su prove anche presuntive o indiziarie, l’ortodossia della determinazione del quantum è preservata se contenuta negli argini di una “doppia proporzionalità”, ossia a un tempo di:     

–  una prima proporzionalità rispetto al fatto;

– una seconda proporzionalità rispetto all’entità del danno patrimoniale.

Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna, sentenza del 29.12.2020, n. 210 (210/2020/R)