Risarcimento danni, somme versate, criterio di imputazione

In tema di risarcimento del danno, i versamenti effettuati in favore del danneggiato, non possono essere imputati secondo i criteri di cui all’art. 1194 c.c. ovvero prima agli interessi e poi al capitale, poiché tale norma presuppone la liquidità e l’esigibilità del credito al momento del pagamento, ovvero l’esistenza di un debito di valuta che, in realtà, è insussistente fino alla liquidazione del danno.

Ne consegue che, al fine di una corretta imputazione, è necessario: devalutare la somma all’epoca dell’incidente ; rivalutare la somma da tale data a quella del pagamento dell’ acconto, calcolare con il descritto criterio, gli interessi compensativi maturati su tale importo dalla data dell’incidente alla data di pagamento dell’acconto; detrarre l’acconto con imputazione prima al capitale; rivalutare l’importo ottenuto da questa differenza dalla data di pagamento dell’acconto sino ad oggi e conteggiare gli interessi sulla somma residua in questo ultimo intervallo di tempo; da oggi al saldo decorrono gli interessi legali sulla somma residua rivalutata ad oggi.

 

 

Tribunale di Milano, sezione dodicesima, sentenza del 22.06.2018