Risarcimento danni, indicazione in primo grado di una norma che costituisce titolo di responsabilità diverso da quello realmente esistente: appello incidentale?

In tema di risarcimento dei danni, l’indicazione nell’atto introduttivo, e la conseguente applicazione in primo grado, di una norma che costituisce titolo di responsabilità diverso da quello realmente esistente, e correttamente individuato nel giudizio di appello, non comporta la formazione di un giudicato implicito, trattandosi di mera qualificazione giuridica del fatto storico addotto a fondamento della richiesta risarcitoria. L’attore totalmente vittorioso in primo grado non ha, pertanto, l’onere di proporre appello incidentale al fine di far valere la possibilità che la responsabilità del danneggiante, accertata in primo grado sul piano fattuale, sia riconducibile a una diversa fonte; mentre rientra nel potere ufficioso del giudice di merito, in qualsiasi fase del procedimento, il compito di qualificare giuridicamente la domanda e di individuare conseguentemente la norma applicabile.

 

Cassazione civile, sezione tributaria, ordinanza del 28.11.2019, n. 31065