Riproposizione di una domanda o eccezione in appello: nozione

Va confermato che (Cass. sez. un. n. 7700 del 2016) al concetto di riproposizione di una domanda od eccezione, cui allude l’art. 346 c.p.c. deve ritenersi estraneo ogni profilo di deduzione di una critica alla decisione impugnata e, quindi, di ciò che è connaturato al concetto di impugnazione; di modo che con la riproposizione il legislatore ha inteso alludere invece alla prospettazione al giudice di appello di domande ed eccezioni che, in quanto soltanto “riproposte”, cioè proposte come lo erano state al primo giudice, possono esserlo sì perché sono state da quel giudice “non accolte”, ma senza che egli le abbia considerate espressamente o implicitamente nella sua motivazione, e dunque senza che le valutazioni su di esse abbiano potuto determinare il contenuto della decisione e senza che l’omissione della decisione su di esse abbia giuocato un ruolo nella determinazione della decisione. E ciò perché tutte queste ipotesi avrebbero richiesto l’argomentazione di una critica alla decisione impugnata e, dunque, di un appello incidentale.

 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 19.1.2017, n. 1347