Ripetizione dell’indebito soggettivo, legittimato passivo è l’accipiens o il vero debitore?

In tema di ripetizione dell’indebito soggettivo, va confermato che passivamente legittimato alla relativa azione è l'”accipiens”, cioè il soggetto che ha ricevuto il pagamento indebito, al quale va, pertanto, rivolta la domanda di restituzione. Legittimato passivo all’azione di ripetizione d’indebito soggettivo, infatti, è esclusivamente l’accipiens e non il vero debitore, a meno che l’accipiens non si sia privato del titolo o delle garanzie del credito.

 

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 6.10.2016, n. 20037