Riparto responsabilità tra precettori ed insegnanti

I precettori rispondono anche del danno occorso al di fuori dell’orario scolastico, mentre le coordinate dell’estensione del dovere dell’istituto di attivare le opportune cautele per prevenire danni agli allievi vanno rinvenute nell’ambito spaziale dei locali scolastici e delle relative pertinenze e nell’ambito temporale in cui gli allievi ivi legittimamente si trovino.

Tribunale di Trento, sentenza del 3.2.2017