Riparto oneri probatori: sbagliato pretendere la prova dell’imprevedibilità e non evitabilità dell’insidia o del trabocchetto a chi agisce ex art. 2051 c.c.
La violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni.
Chi agisce ex art. 2051 c.c. non è tenuto a fornire la prova “dell’imprevedibilità e non evitabilità dell’insidia o del trabocchetto” [si ringraziano, per la segnalazione, gli Avv.ti Giorgia MINOZZI ed Emanuele Taddeolini MARANGONI].
Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 1.2.2022, n. 3041