Ripartizione delle attribuzioni tra sezioni: sussiste un criterio di identità tra la sezione della commissione tributaria che provvede sulla domanda cautelare e quella che pronuncia sul merito?

Le regole di ripartizione delle attribuzioni tra le sezioni dello stesso ufficio giudiziario non integrano questioni di competenza, né, in ogni caso, la loro eventuale violazione, anziché determinare una mera irregolarità, è idonea a ripercuotersi sulla validità degli atti e, quindi, del procedimento e della sentenza che lo conclude, a meno che ciò non sia espressamente previsto dalla legge: e dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 47, letto anche in combinato disposto con le altre norme del processo tributario, non è dato ricavare alcun elemento da cui trarre il criterio della necessaria identicità tra la sezione della commissione tributaria che provvede sulla domanda cautelare e quella che pronuncia sul merito della controversia [Cassazione civile, sezione tributaria, sentenza del 12.11.2014, n. 24058].

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