Rinuncia alla domanda in grado di appello
La rinuncia di merito (che implica il riconoscimento dell’infondatezza della domanda proposta) non comporta la necessità di accettazione della controparte. Si è in particolare affermato che la rinuncia alla domanda, infatti, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l’adozione di forme particolari, non necessita di accettazione della controparte ed estingue l’azione e determina la cessazione della materia del contendere e, avendo l’efficacia di un rigetto nel merito della domanda, comporta che le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciante. Ciò posto deve ribadirsi che tale rinuncia può intervenire anche in grado di appel
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