Rimessione in termini utilizzabile anche nel processo tributario

L’istituto della rimessione in termini, previsto dall’art. 184 bis cod. proc. civ. (utilizzabile “ratione temporis”, abrogato dall’art. 46 della legge 18 giugno 2009, n.69, e sostituito dalla norma generale di cui all’art. 153, secondo comma, del medesimo codice), è senz’altro applicabile anche al rito tributario, alla luce dei principi costituzionali che vi presiedono, non meno che di quanto attengano al rito civile, e nell’ottica della tutela delle garanzie difensive e dell’attuazione del giusto processo, operando sia con riferimento alle decadenze relative ai poteri processuali “interni” al giudizio, sia a quelle correlate ..........

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