Rimessione in termini: non è predicabile se l’avvocato è malato.

Lo stato di malattia del difensore non costituisce, in linea generale, causa di impedimento non imputabile, e dunque non consente la rimessione in termini in ordine alla verificazione di decadenze [Cassazione civile, sezione quinta, sentenza del 8.5.2013, n. 10769].

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