Rimessione in termini: necessaria tempestività dell’iniziativa della parte che assuma di essere incorsa nella decadenza per causa ad essa non imputabile

La rimessione in termini – che, tanto nella versione prevista dall’abrogato art. 184 bis c.p.c., che in quella di più ampia portata contenuta nell’art. 153 c.p.c., comma 2, come novellato dalla L. n. 69 del 2009, richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà – presuppone la tempestività dell’iniziativa della parte che assuma di essere incorsa nella decadenza per causa ad essa non imputabile; tempestività da intendere come immediatezza della reazione della parte stessa al palesarsi della necessità di svolgere un’attività processuale ormai precl ..........

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