Rimessione in termini: ammissibile anche al termine per proporre impugnazione, ma la malattia del procuratore non rileva di per sé come legittimo impedimento

Alla luce dell’art. 153 c.p.c., comma 2, che ha introdotto, per i giudizi iniziati dal 4 luglio 2009 in poi, la generale facoltà per la parte, che dimostri di essere incorsa in decadenze per cause ad essa non imputabile, di chiedere al giudice di essere rimessa in termini, anche in riferimento ai termini perentori (in quanto l’art. 153 c.p.c. disciplina appunto i termini perentori, laddove la previsione precedente, inserita nell’art. 184 bis c.p.c., sembrava far riferimento per la sua collocazione nel capo dedicato all’istruzione della causa, solo alle decadenze dallo svolgimento di attività istruttorie), l’istanza di rimessione in termini riferita ad un termine per proporre impugnazione deve ritenersi ammissibile. Già prima del mutamento normativo intervenuto era peraltro maturato nella giurisprudenza di questa Corte il superamento della posizione volta ad escludere l’utilizzabilità dell’istituto della rimessione in termini in relazione alla facoltà di proporre impugnazioni, regolata da termini perentori (nel senso della inammissibilità della restituzione nel termine per impugnare la sanzione irrogata nel procedimento disciplinare a carico di avvocati, non essendo contemplata dall’ordinamento professionale forense alcuna ipotesi di proroga del termine per impugnare le decisioni in materia disciplinare): si era pervenuti a ritenere ammissibile l’istanza di rimessione in termini in riferimento alla decadenza dalla facoltà di proporre impugnazione per incolpevole decorso del termine per impugnare alla luce di una lettura costituzionalmente orientata dello stesso art. 184 bis c.p.c., maggiormente rispettosa dei principi costituzionali di effettività del contraddittorio e delle garanzie difensive. Di conseguenza, la Corte ha più volte in precedenza affermato che l’istituto della rimessione in termini, previsto dall’art. 184 bis c.p.c., abrogato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, e sostituito dalla generale previsione di cui all’art. 153 c.p.c., comma 2, trova applicazione, alla luce dei principi costituzionali di tutela delle garanzie difensive e del giusto processo, non solo con riguardo alla decadenza dai poteri processuali interni al giudizio, ma anche a situazioni esterne al suo svolgimento, quale la decadenza dal diritto di impugnazione.

In tema di rimessione in termini, la malattia del procuratore non rileva di per sé come legittimo impedimento (la SC osserva che nel caso di specie, poi, non è stato neppure allegato un malessere improvviso o un totale impedimento a svolgere l’attività professionale, ma piuttosto uno stato di salute non ottimale, unito ad astenia, a fronte del quale il professionista avrebbe dovuto e potuto organizzarsi affinché le attività ordinarie – come quella di informare i clienti sull’esito dei giudizi in corso e sulle notifiche ricevute di atti ad essi relativi – potessero svolgersi senza interruzioni).

 

 

Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 18.12.2018, n. 32725