Rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto: quando va posto a carico dell’attore?

Quanto al termine “soccombenza” di cui all’art. 91 cod. proc. civ., va confermato che il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell’attore, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall’attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l’attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda, mentre il rimborso rimane a carico della parte che abbia chiamato o abbia fatto chiamare in causa il terzo qualora l’iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria.   Cassazione civile, sezione terza ..........

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