Rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, criteri per fissare il valore della controversia

Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della controversia va fissato e quindi soggetta al sindacato di legittimità ex articolo 360, primo comma, n. 3, c.p.c. sulla base del criterio del disputatum (ossia di quanto richiesto nell’atto introduttivo del giudizio ovvero nell’atto di impugnazione parziale della sentenza), tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo in parte della domanda ovvero di parziale accoglimento dell’impugnazione, il giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del decisum), salvo che la riduzione della somma o del bene attribuito non consegua a un adempimento intervenuto, nel corso del processo, a opera della parte debitrice, convenuta in giudizio, nel quale caso il giudice, richiestone dalla parte interessata, terrà conto non di meno del disputatum, ove riconosca la fondatezza dell’intera pretesa.

Corte di appello di Roma, sentenza del 7.10.2022