Rilievo in motivazione di questione preliminare o pregiudiziale astrattamente decisiva, successivo esame dei motivi di impugnazione e gravame respinto nel merito

Anche quando il giudice, dopo aver rilevato in motivazione una questione preliminare o pregiudiziale astrattamente decisiva, abbia comunque esaminato i motivi di impugnazione ed abbia respinto il gravame nel merito, deve ritenersi che, con quella prima argomentazione, abbia solo inteso rafforzare la propria decisione di mancato accoglimento del gravame con una ragione alternativa che tuttavia è rimasta fuori dalla decisione finale dell’impugnazione.

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 19.10.2018, n. 26524