Rilievo d’ufficio delle eccezioni in senso lato in appello

Va confermato il principio per cui il rilievo d’ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino documentati ex actis in quanto il regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia della decisione, che resterebbe sviato ove anche le questioni rilevabili d’ufficio fossero subordinate ai limiti preclusivi di allegazione e prova previsti per le eccezioni in senso stretto’, ma è altrettanto vero che è ben specificato anche il perimetro della detta rilevabilità d’ufficio, atteso che il potere-dovere officioso di rilevare il significato giuridico di un certo fatto, pur se non valorizzato dalle parti, non va sovrapposto alla introduzione nel processo di una circostanza che già non apparteneva al processo non emergendo ex actis, né con la proposizione di ipotesi o di percorsi di indagine finalizzati ad addivenire, da un fatto del processo, alla acquisizione al dibattito di un altro fatto, costitutivo o tale da integrare eccezione, ancora ad esso estraneo.

Corte di appello di Roma, sentenza del 6.7.2022