Rilievo d’ufficio della nullità e principio della domanda

Il potere del giudice di rilevare d’ufficio la nullità (o l’inesistenza) di un contratto, in base all’art. 1421 cod. civ., va coordinato con il principio della domanda fissato dagli artt. 99 e 112 cod. proc. civ., nel senso che se sia in contestazione l’applicazione o l’esecuzione di un atto la cui validità rappresenti un elemento costitutivo della domanda, il giudice può rilevare in qualsiasi stato e grado del giudizio, indipendentemente dall’attività assertiva delle parti, l’eventuale nullità dell’atto stesso, e che se, invece, la contestazione attenga direttamente alla illegittimità dell’atto, una diversa ragione di nullità non può essere rilevata d’ufficio, nè può esser dedotta per la prima volta in grado d’appello, trattandosi di domanda nuova e diversa da quella “ab origine” proposta dalla parte [Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 12.11.2014, n. 24159].

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