Rigetto dell’opposizione a decreto ingiuntivo non esecutivo: il titolo su cui fondare l’esecuzione è il decreto e non la sentenza, ma questa è titolo esecutivo per ulteriori voci di condanna.
Nell’ipotesi in cui sia integralmente respinta l’opposizione a decreto ingiuntivo non esecutivo, con sentenza che non pronunci sulla sua esecutività, il titolo sul quale fonda l’esecuzione non è la menzionata sentenza, bensì (quanto a sorta capitale, accessori e spese da quello recati) il decreto stesso, la cui esecutorietà è collegata, appunto, alla sentenza, in forza della quale viene sancita indirettamente, con attitudine al giudicato successivo, la piena sussistenza del diritto azionato, nell’esatta misura e negli specifici modi in cui esso è stato posto in azione nel titolo; dal canto suo, la sentenza costituisce titolo esecutivo soltanto per le eventuali, ulteriori voci di condanna in essa contenute [Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 27.8.2013, n. 19595].