Riforma in appello della sentenza di primo grado: effetti sulla condanna alle spese di quel giudizio della parte in quella sede soccombente in assenza di specifica domanda

La riforma in appello della sentenza di primo grado nel capo relativo alle domande di merito, travolgeanche la condanna della parte in quella sede soccombente, ma in appello risultata vittoriosa, al rimborso delle spese di quel giudizio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 336 cod. proc. civ., anche indipendentemente da specifica domanda [Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 28.10.2014, n. 22866].

Scarica qui l’ordinanza >>