Rifiuto della proposta conciliativa e condanna alle spese di lite ex art. 91 c.p.c.

Ai fini dell’applicazione del meccanismo (basato sulla proposta conciliativa di una delle parti) che l’art. 91 c.p.c., comma 1, ha inteso promuovere (mediante la previsione di una ricaduta dell’ingiustificato rifiuto di controparte sull’addebito delle spese processuali), non v’è nessuna necessità di divulgare la corrispondenza intercorsa tra i difensori, perchè la proposta conciliativa cui fa riferimento la norma in esame deve essere formulata in giudizio dalla parte che ne è autrice; dopo di che l’eventuale rifiuto della controparte sarà insito nella mancanza di accettazione, che lo evidenzia di per sè, senza alcun bisogno – si ripete – di divulgare la corrispondenza riservata tra i difensori. Nè detta divulgazione può essere necessaria al fine di dimostrare l’eventuale giustificazione del rifiuto della proposta conciliativa. Tale giustificazione, infatti, non può che riguardare la proposta risultante ufficialmente agli atti – fino a quando non sia altrettanto ufficialmente ritirata – non eventuali diverse proposte o ipotesi avanzate nel corso delle trattative (la Cassazione rigetta il ricorso proposto dell’avvocato avverso la decisione del CNF che ne aveva respinto il ricorso avverso la decisione con cui il Consiglio dell’Ordine gli aveva inflitto la sanzione disciplinare della censura per avere prodotto in un giudizio civile corrispondenza intercorsa con l’avvocato di controparte).

 

Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 12.9.2017, n. 21109