Ricorso per dichiarazione di fallimento, notifica della cancelleria all’indirizzo PEC del debitore, esito negativo: rinnovazione a cura del ricorrente o della cancelleria?

Il principio di diritto è dunque il seguente: “In materia di notificazione del ricorso per dichiarazione di fallimento, ai sensi della L. Fall., art. 15, una volta che la notificazione a cura della cancelleria all’indirizzo di posta elettronica certificata del debitore sia risultata impossibile o non abbia avuto esito positivo, l’onere della notificazione ricade definitivamente sul ricorrente, sicchè, ove sia stata disposta la rinnovazione della notificazione da questi eseguita, essa è effettuata a cura del ricorrente medesimo, senza che debba essere preceduta da un nuovo tentativo di notificazione a cura della cancelleria all’indirizzo di posta elettronica certificata del debitore.

Cassazione civile, sezione prima, ordinanza del 3.6.2020, n. 10511