Ricorso per Cassazione – questione contrattuale – trascrizione clausole – necessità

Nell’ipotesi in cui con il ricorso per cassazione sia contestata la mancata osservanza dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 c.c. e ss., il ricorso, per essere autosufficiente, deve contenere la trascrizione integrale delle clausole individuative dell’effettiva volontà delle parti, al fine di consentire alla S.C. di verificare l’erronea applicazione della disciplina normativa.

 

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 23.08.2018, n. 21010