Ricorso per cassazione, notifica della sentenza impugnata a mezzo pec, autenticazione del messaggio, necessità

Va confermato che in tema di ricorso per cassazione, qualora la notificazione della sentenza impugnata sia stata eseguita con modalità telematiche, il difensore del ricorrente, destinatario della suddetta notifica, deve estrarre copia cartacea del messaggio di posta elettronica certificata pervenutogli e dei suoi allegati (relazione di notifica e provvedimento impugnato), attestare con propria sottoscrizione autografa la conformità agli originali digitali della copia formata su supporto analogico, ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 9, commi 1 bis e 1 ter e depositare nei termini quest’ultima presso la cancelleria della S.C., mentre non è necessario provvedere anche al deposito di copia autenticata della sentenza estratta dal fascicolo informatico. Occorre al riguardo ribadire che è necessaria l’autenticazione del messaggio p.e.c., perchè solo da detto messaggio si evince giorno e ora in cui si è perfezionata la notifica per il destinatario; ed è altresì necessaria l’autenticazione dei suoi due allegati (sentenza impugnata autenticata dall’avvocato che ha provveduto alla notifica e relazione della notificazione a mezzo PEC), in quanto soltanto così si adempie a quanto previsto dall’art. 369 c.p.c., laddove richiede, a pena d’improcedibilità, il deposito di “copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta”.

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 20.11.2018, n. 29847