Ricorso per Cassazione e deposito con modalità telematiche: no al deposito di copia autenticata del provvedimento impugnato estratta direttamente dal fascicolo informatico…ma già avvenuta rimessione alle Sezioni Unite.
Ai fini del rispetto di quanto imposto, a pena d’improcedibilità, dall’art. 369 c.p.c. , comma 2, n. 2, il difensore che propone ricorso per cassazione contro un provvedimento che gli è stato notificato con modalità telematiche, deve depositare nella cancelleria della Corte di cassazione copia analogica, con attestazione di conformità ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 9, commi 1-bis e 1-ter del messaggio di posta elettronica certificata ricevuto, nonchè della relazione di notifica e del provvedimento impugnato, allegati al messaggio. Non è necessario anche il deposito di copia autenticata del provvedimento impugnato estratta direttamente dal fascicolo informatico.
Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 22.12.2017, n. 30765