Ricorso per cassazione, deposito copia analogica della sentenza notificata telematicamente, mancata attestazione di conformità o mancata sottoscrizione: parola alle Sezioni Unite

La Sesta Sezione civile, sottosezione terza, ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione della causa alle Sezioni Unite in ordine alla risoluzione della questione, di massima di particolare importanza, se in mancanza del deposito della copia autentica della sentenza, da parte del ricorrente in cassazione o dello stesso controricorrente, nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso, il deposito in cancelleria nel suddetto termine di copia analogica della sentenza notificata telematicamente, senza attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, della l. n. 53 del 1994, o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, comporti l’improcedibilità del ricorso anche se il controricorrente non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all’originale notificato o intervenga l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica sino all’udienza di discussione o all’udienza in camera di consiglio.

 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 9/11/2018, n. 28844