Ricorso o citazione è lo stesso, ma non per i termini

L’instaurazione del procedimento con ricorso invece che con atto di citazione o l’adozione di un rito diverso (camerale) da quello ordinario non producono automaticamente la nullità del procedimento o della sentenza ove non si sia verificata una lesione effettiva del diritto di difesa.

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 9.1.2013, n. 226

…omissis…

Il ricorso è manifestamente fondato. Secondo l’orientamento costante e consolidato di questa Corte, nel procedimento di delibazione di sentenza del tribunale ecclesiastico dichiarativa della nullità del matrimonio, “la domanda introdotta dinanzi alla Corte di appello (non congiuntamente, ma) da una sola delle parti può legittimamente essere avanzata con ricorso, anzichè con citazione (come richiesto dall’art. 4 lett. b) del protocollo addizionale all’accordo tra Repubblica italiana e Santa Sede del 18 febbraio 1984, esecutivo con L. 25 marzo 1985, n. 121), a condizione che risultino rispettate tutte le regole del procedimento ordinario, ivi comprese quelle relative al termine di comparizione di cui all’art. 163 bis cod. proc. civ., al fine di garantire l’esercizio del diritto di difesa al coniuge non istante secondo i tempi ed i modi previsti dalla legge. Ne consegue che il giudice investito della domanda è tenuto a verificare il rispetto di detto termine, disponendo, se del caso, d’ufficio la rinnovazione dell’atto – salvo che la parte convenuta non si sia, comunque, costituita -, sì che il difetto di tale rinnovazione (perchè non disposta, ovvero perchè non eseguita nonostante la relativa statuizione), da luogo ad una nullità che si trasmette all’intero giudizio ed alla successiva sentenza” (Cass. 11658 del 1998). Alla luce di questo orientamento, successivamente ribadito anche nella più recente sentenza n. 18201 del 2006, l’instaurazione del procedimento con ricorso invece che con atto di citazione o l’adozione di un rito diverso (camerale) da quello ordinario non producono automaticamente la nullità del procedimento o della sentenza ove non si sia verificata una lesione effettiva del diritto di difesa. Tuttavia, tale concreto pregiudizio si determina quando, come nel caso di specie, il mancato rispetto del termine a comparire (stabilito in novanta giorni per tutti i procedimenti instaurati dopo il 1/3/2006 per effetto della L. n. 353 del 1990, art. 8, così come modificato dalla L. n. 263 del 2005, art. 2, comma 1) non venga sanato, nell’ipotesi della mancata costituzione del convenuto, con la rinnovazione della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio al fine di ripristinare la vacatio temporis voluta dalla norma in funzione di garanzia difensiva. Nella specie, il termine a comparire è stato di soli 37 giorni (notifica del ricorso 4/3/2009 – prima udienza 10/4/2009) ed il procedimento che ha dato luogo alla sentenza impugnata è stato instaurato con ricorso notificato il 4 marzo 2009, nella vigenza del termine a comparire di novanta giorni.

Ne consegue la nullità della sentenza impugnata e la cassazione con rinvio alla Corte d’Appello di Palermo in diversa composizione perchè decida anche sulle spese del giudizio di legittimità, sulla base del principio di diritto sopra enunciato.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del presente procedimento alla Corte d’Appello di Palermo in diversa composizione.

Nel caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.

Leggi il commento di Giulio Spina>>

Lascia un commento