Ricorso in cassazione prolisso e non aderente ai criteri redazionali del Protocollo di Intesa con gli Avvocati: no all’improcedibilità
Non merita accoglimento l’eccezione di inammissibilità del ricorso in cassazione che, benché prolisso e non aderente ai criteri redazionali raccomandati dal Protocollo di Intesa con gli Avvocati, consenta di ricostruire la vicenda fattuale e le censure volte al provvedimento impugnato, discernendo quelle relative al vizio motivazionale ed alla violazione di legge. Indubbiamente l’eccessiva prolissità del ricorso (che nella specie si dilunga in quaranta pagine), non corrisponde alla tecnica prevista dal citato protocollo, che è uno strumento di soft law, in quanto contenente raccomandazioni per la redazione degli atti processuali, dalla cui violazione non derivano però sanzioni di carattere processuale.
Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 3.9.2021, n. 23873