Ricorso avverso il rifiuto del Conservatore dei Registri immobiliari alle trascrizioni richieste, regolazione delle spese di lite

Qualora il Conservatore dei Registri immobiliari (oggi direttore dell’Agenzia del Territorio) rifiutare le trascrizioni richieste, la parte, come previsto dall’art. 113 bis disp. att. c.c., può avvalersi del procedimento ex art. 745 c.p.c. Va sul punto ribadito che si tratta di un procedimento di volontaria giurisdizione, dunque non contenzioso, non avendo ad oggetto la risoluzione di un conflitto di interessi (ma il regolamento, secondo la legge, dell’interesse pubblico alla pubblicità immobiliare) e limitandosi il Presidente del Tribunale a “sentire” il conservatore. Pertanto, non ravvisandosi, nel procedimento in esame, parte vittoriosa o soccombente, non può procedersi a condanna alle spese [Cassazione civile 15131/2015].