Richiesta specificamente quantificata nel suo ammontare o da determinarsi nella “somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia”, sentenza del giudice di pace, impugnabilità

Ove l’attore integri e completi una richiesta specificamente quantificata nel suo ammontare, con una ulteriore sollecitazione rivolta al giudice a determinare il dovuto “in quella somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia”, questa seconda indicazione ha un contenuto sostanziale (e non è rilevante che essa corrisponda alla prassi, per cui possa essere definita “di stile”). La formula in questione manifesta cioè la ragionevole incertezza della parte sull’ammontare del danno effettivamente da liquidarsi e ha lo scopo di consentire al giudice di provvedere alla giusta liquidazione senza essere vincolato all’ammontare della somma determinata che venga indicata nelle conclusioni specifiche; ne discende che la suddetta richiesta alternativa si risolve in una mancanza di indicazione della somma domandata, con la conseguenza che la domanda, ai sensi della seconda proposizione dell’art. 14 c.p.c., si deve presumere di valore eguale alla competenza del giudice adito.

Nel giudizio innanzi al giudice di pace, proposta una domanda di risarcimento del danno con l’espressa quantificazione di esso in una somma determinata, oppure nella somma che risulterà dovuta e comunque entro i limiti della competenza per valore del giudice adito, deve escludersi che la stessa sia stata contenuta entro il limite stabilito dall’art. 113 c.p.c. per la decisione della causa secondo equità. Ne consegue che la sentenza è impugnabile con l’appello, senza che rilevi, in senso contrario, che l’attore, in sede di precisazione delle conclusioni, abbia contenuto la domanda entro il suddetto limite, dato che il momento determinante ai fini dell’individuazione della competenza è quello della proposizione della domanda.

 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 18.1.2018, n. 1210