Richiesta di compensazione delle spese processuali del giudizio di primo grado formulata per la prima volta in sede di redazione delle note di trattazione scritta dall’appellante

Va disattesa la richiesta di compensazione delle spese processuali del giudizio di primo grado formulata per la prima volta in sede di redazione delle note di trattazione scritta dall’appellante che, pur essendosi doluta, nel corpo del ricorso di gravame, della condanna alle spese emessa dal primo giudice, non ha trasfuso siffatta doglianza nella formulazione, in via subordinata rispetto alla richiesta principale di accoglimento dell’appello, di una richiesta di modifica della statuizione gravata in termini di compensazione delle spese processuali del giudizio di prime cure. Corte di appello di Bari, sentenza del 14.10.2022 Download CondividiPost corre ..........

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