Ricerca telematica dei beni del debitore da pignorare: i decreti attuativi servono per l’accesso degli Ufficiali Giudiziari, non per l’accesso tramite gestori delle banche dati
La regolazione delle modalità d’accesso alle banche dati a cui si riferisce l’art. 155 quater disp. att. c.p.c. da attuarsi con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro dell’economia e delle finanze e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, non può che riferirsi all’accesso degli Ufficiali Giudiziari, che necessariamente sarà da regolamentare nelle modalità per contemperare il diritto dei creditori a conoscere i beni aggredibili dei debitori e il diritto di tutti alla riservatezza dei dati e al rispetto di precise regole per la loro conservazione; viceversa, nessun decreto attuativo deve essere emanato per l’ipotesi in cui sia il creditore autorizzato a rivolgersi ai gestori delle banche dati indicate dall’art. 492 bis c.p.c., atteso che in tal caso l’autorizzazione non prevede un accesso diretto alle banche dati da parte del creditore, ma unicamente consente di richiedere ed ottenere dai gestori delle stesse le informazioni relative al debitore ivi conservate, così che le relative interrogazioni sono effettuate dai gestori medesimi [Tribunale di Mantova, sentenza del 3.2.2015].