Ricerca telematica dei beni del debitore da pignorare ex art. 492 bis c.p.c.: ok per l’accesso dell’ufficiale giudiziario, anche senza i decreti

Su istanza di parte ex art. 492 bis c.p.c., è possibile disporre che l’ufficiale giudiziario acceda mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere e, in particolare, nell’anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari, nel pubblico registro automobilistico e in quelle degli enti previdenziali, per l’acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l’individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti [Tribunale di Napoli, ordinanza del 2.4.2015].

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