Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare ex art. 492 bis c.p.c. (dopo la Legge 132/2015): accesso consentito anche in caso di non funzionamento delle strutture tecnologiche.
L’istanza volta ad ottenere l’autorizzazione all’accesso alle banche dati indicate nell’articolo 492-bis può essere ora accolta anche in caso di non funzionamento delle strutture tecnologiche necessarie a consentire l’accesso diretto da parte dell’ufficiale giudiziario alle banche dati contemplate in tale norma e a quelle individuate con il decreto di cui all’articolo 155-quater, primo comma, c.p.c. [Tribunale di Milano, sentenza del 28.9.2015].