Riattivazione del procedimento di notifica non andata a buon fine: termini, iniziativa di parte e scambio di informazioni con l’ufficiale giudiziario

Posto il principio per cui in tema di notificazioni degli atti processuali, qualora la notificazione dell’atto, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l’onere di richiedere all’ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, va confermato quanto segue: a) ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento (conservazione degli effetti collegati alla richiesta originaria), il notificante, appreso dell’esito negativo, deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa; b) la ripresa del processo notificatorio è rimessa alla parte istante, dovendo escludersi la possibilità di chiedere una preventiva autorizzazione del giudice; c) appartiene alla fisiologia del procedimento notificatorio anche lo scambio di utili informazioni tra parte istante e ufficiale giudiziario ed è congruo ritenere la sostanziale unità del procedimento quando, dopo che una prima fase del procedimento non abbia avuto positiva conclusione per l’accertata mancata corrispondenza della situazione di fatto a quella indicata dall’istante, quest’ultimo fornisca ulteriori indicazioni ai fini del perfezionamento della notificazione.

 

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 26.9.2018, n. 23007