Riassunzione della causa ed onere della corte d’appello di acquisire d’ufficio il fascicolo ex art. 126 disp. att. c.p.c.

Il giudice del rinvio, dinanzi al quale la causa sia riassunta a norma dell’art. 392 cod. proc. civ., ove rilevi che la sua cancelleria abbia omesso di richiedere il fascicolo d’ufficio, come prescritto dall’art. 126 disp. att. cod. proc. civ., la cui mancanza sia rilevante, avendo la parte fatto riferimento ad un atto in esso presente, deve ordinarne l’acquisizione d’ufficio, non potendo altrimenti trarne conseguenze negative a carico della parte [Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza 27.2.2014, n. 4759]. Scarica qui l’ordinanza >> CondividiPost correlati:FORMULA: Comparsa di riassunzione ex artt. 354, comma 2, c.p.c. e 125 disp. Att. C.p.c. d ..........

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