Riassunzione del processo interrotto per morte della parte e sospensione feriale dei termini

Si enuncia il principio di diritto: il termine di un anno entro il quale il processo interrotto per morte della parte può essere riassunto, a norma dell’art. 303 c.p.c., comma 2, con atto notificato collettivamente e impersonalmente agli eredi nell’ultimo domicilio del defunto è un termine di natura processuale, soggetto all’ordinaria sospensione feriale dei termini processuali.

 

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 8.1.2020, n. 138