Revocazione straordinaria: nozione di documento decisivo, forza maggiore e fatto dell’avversario

Ai fini della revocazione della sentenza d’appello ex art. 395 c.p.c., comma 1, n. 3, è necessario che il documento, preesistente alla decisione impugnata, sia rinvenuto dopo la sentenza; che esso abbia un carattere di “decisività”; che la mancata produzione in giudizio sia stata determinata da fattori specifici individuati dal codice di rito nella “forza maggiore” o nel “fatto dell’avversario”. Il difetto anche di uno solo dei presupposti indicati dalla legge non consente l’accoglimento dell’istanza di revocazione. In particolare: deve ritenersi “decisivo” il documento che sia astrattamente idoneo, se acquisito agli atti, a formare un diverso convincimento del giudice, e perciò a condurre ad una decisione diversa da quella revocanda, attenendo a circostanze di fatto risolutive che il giudice non abbia potuto esaminare; la “forza maggiore” deve essere causata da un avvenimento straordinario, in nessun modo collegabile ad un comportamento negligente della parte (non potendosi, in particolare, ritenersi configurabile tale motivo di revocazione ove risulti che, attraverso una elementare indagine, la parte avrebbe potuto acquisire la disponibilità dei documenti stessi); quanto al “fatto dell’avversario”, colui che intende promuovere la revocazione deve dimostrare che l’avversario gli ha reso impossibile il compito durante il giudizio [Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza del 23.1.2015, n. 1254].

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