Revocazione: onere di dimostrare che l’ignoranza, senza colpa, dell’esistenza dei documenti e del luogo ove essi si trovavano sia dipesa da fatto dell’avversario o da causa di forza maggiore

Per giustificare la revocazione ai sensi dell’art. 395, n. 3, c.p.c., è necessario che la parte si sia trovata nell’impossibilità, non dovuta a sua colpa, di produrre i documenti nel giudizio di merito; incombe pertanto su chi agisce in revocazione l’onere di dimostrare che, fino al momento dell’assegnazione della causa a sentenza, l’ignoranza dell’esistenza dei documenti e del luogo ove essi si trovavano non sia dipesa da sua colpa, ma da fatto dell’avversario o da causa di forza maggiore (nel caso di specie, gli atti ritenuti decisivi e prodotti sono costituiti non già da atti privati reperiti casualmente in qualche cassetto ed occultati dalla controparte, bensì atti depositati presso il Registro successioni della Pretura di Milano e presso l’Archivio notarile; l’accesso a detti registri, notoriamente esistenti proprio al fine di consentire a chiunque di conoscere lo stato delle successioni ereditarie, ben poteva essere fatto nel corso del giudizio che oggi si chiede di revocare; il giudice afferma che appare ben difficile affermare la sussistenza di cause di forza maggiore nella non acquisizione di atti contenuti in pubblici registri).

Tribunale di Milano, sentenza del 27.12.2019, n. 11973