Revocazione, dolo processuale, nozione: il semplice mendacio non rileva

Il dolo processuale, previsto come motivo di revocazione dall’art. 395 c.p.c., n. 1, deve consistere in un artificio subbiettivamente ed obiettivamente idoneo a paralizzare, o a sviare, la difesa dell’avversario, e ad impedire al giudice l’accertamento della verità, cosicché il comportamento processuale di una delle parti, anche se censurabile sotto il profilo della violazione dei doveri di lealtà e di probità imposti dall’art. 88 c.p.c., può essere assunto nel concetto di dolo processuale revocatorio soltanto se si sia risolto in un’attività positiva soggettivamente ed oggettivamente diretta al fine suindicato, e non sia consistita in un’o ..........

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